Il Sindaco sottolinea come l’abbandono di materiali e l’incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni. Si raccomanda quindi il pieno rispetto del «Regolamento comunale di polizia rurale», facendo presente che i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi sono tenuti al rispetto delle norme di tale Regolamento, in particolare degli articoli 6, 13 e 28.
ARTICOLO 6
SIEPI E RAMI PROTESI
- I proprietari dei fondi sono obbligati a mantenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le pubbliche vie.
- Qualora, per effetto di intemperie o per altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- I trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti sono soggetti alle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
ARTICOLO 13
MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI
- I proprietari o i possessori a qualunque titolo dei terreni attraversati o confinanti da canali destinati allo scolo delle acque sono tenuti a mantenerli costantemente sgombri in maniera che in caso di piogge persistenti o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. A tale manutenzione sono obbligati in solido i proprietari o possessori frontisti ove i canali percorrano i confini tra proprietà diverse.
- I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, inoltre, a mantenere i ponti di collegamento tra le vie e i propri fondi in modo che non possa derivarne ostacolo al libero deflusso delle acque.
- In caso di incuria o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune può compiere dette operazioni a spese dei trasgressori.
