Il Sindaco sottolinea come l’abbandono di materiali e l’incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni. Si raccomanda quindi il pieno rispetto del «Regolamento comunale di polizia rurale», facendo presente che i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi sono tenuti al rispetto delle norme di tale Regolamento, in particolare degli articoli 6, 13 e 28.
ARTICOLO 6
SIEPI E RAMI PROTESI
- I proprietari dei fondi sono obbligati a mantenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o le pubbliche vie.
- Qualora, per effetto di intemperie o per altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- I trasgressori delle norme di cui ai commi precedenti sono soggetti alle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
ARTICOLO 13
MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI
- I proprietari o i possessori a qualunque titolo dei terreni attraversati o confinanti da canali destinati allo scolo delle acque sono tenuti a mantenerli costantemente sgombri in maniera che in caso di piogge persistenti o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. A tale manutenzione sono obbligati in solido i proprietari o possessori frontisti ove i canali percorrano i confini tra proprietà diverse.
- I soggetti di cui al primo comma sono tenuti, inoltre, a mantenere i ponti di collegamento tra le vie e i propri fondi in modo che non possa derivarne ostacolo al libero deflusso delle acque.
- In caso di incuria o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune può compiere dette operazioni a spese dei trasgressori.
ARTICOLO 28
TERRENI ABBANDONATI E INCOLTI
- In caso di terreni abbandonati, ricadenti nelle aree submontane del territorio comunale così come specificato dall’elenco allegato, i proprietari degli stessi dovranno tenerli puliti, con interventi annuali e mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi abbandonati. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare i vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere, il Comune potrà far eseguire l’estirpo, coattivamente come meglio specificato sopra.
Si sottolinea che in caso di inosservanza del Regolamento sarà applicata la sanzione di cui all’ARTICOLO 33 SANZIONI E VIGILANZA: 1. Salvo diverse disposizioni di legge, o specifiche sanzioni già disciplinate sopra, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, come previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che va da € 51,65 a € 516,46, valutato di volta in volta in base alla gravità e alla tipologia di violazione.
In caso di inadempienze che comportino accertate situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, ovvero di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Comune si riserva di adottare ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli articoli 50 e 54 del T.U. 267/2000, e, in caso di ulteriore inadempimento, a provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui i responsabili siano incorsi.