Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.